FATTO e DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il T.A.R. delle Marche, pronunciando sui ricorsi riuniti 116/2017, 221/2017, 350/2017, 402/2018, e 94/2021, e relativi motivi aggiunti, ha parzialmente accolto il ricorso n. 94/2021 e respinto i rimanenti. L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dalle società A. C. s.r.l., anche in qualità di incorporante della I. C. s.n.c. di Campanelli & C.; A. V. s.r.l. in liquidazione e E. s.r.l. in liquidazione. Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Pesaro, la Provincia di Pesaro e Urbino, l’A. s.p.a., M. M. s.p.a.,…
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La bonifica di siti inquinati è un’attività di interesse pubblico?
Categoria: BonificheAutorità: Consiglio di Stato (Sezione Terza)
Data: 24/03/2025
n. 2377
Gli obblighi di bonifica e di risanamento ambientale di cui agli artt. 239 e ss. del D.Lgs. 152/2006 sono volti alla salvaguardia del bene-ambiente rispetto ad ogni evento di pericolo o di danno. L’ambiente, infatti, è un bene giuridico oggetto di protezione contro le aggressioni umane, nonché costituzionalmente protetto dagli artt. 9 e 32 Cost. tanto nella dimensione collettiva quanto in quella individuale come diritto soggettivo alla salute e alla salubrità dell’ambiente. Logico corollario è la natura della bonifica di siti inquinati quale attività di interesse pubblico finalizzata alla tutela rafforzata della salute e dell'ambiente. La tutela dell’ambiente è infatti declinata dalle relative disposizioni – specie a seguito della riforma degli artt. 9 e 41 della Costituzione - come oggetto sia di doveri del decisore pubblico circa l’utilizzo del territorio in forme compatibili con la transizione ecologica e con la protezione degli interessi intergenerazionale; sia di doveri dei singoli consociati aventi ad oggetto l’astensione da comportamenti lesivi ed inquinanti.
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FATTO e DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il T.A.R. delle Marche, pronunciando sui ricorsi riuniti 116/2017, 221/2017, 350/2017, 402/2018, e 94/2021, e relativi motivi aggiunti, ha parzialmente accolto il ricorso n. 94/2021 e respinto i rimanenti. L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dalle società A. C. s.r.l., anche in qualità di incorporante della I. C. s.n.c. di Campanelli & C.; A. V. s.r.l. in liquidazione e E. s.r.l. in liquidazione. Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Pesaro, la Provincia di Pesaro e Urbino, l’A. s.p.a., M. M. s.p.a.,…
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