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Sito inquinato: quando sussiste l’obbligo e quando la facoltà di bonifica?

Categoria: Bonifiche
Autorità: Consiglio di Stato, Sez. V
Data: 23/02/2015
n. 881

Il responsabile dell’inquinamento, in capo al quale si configura una vera e propria responsabilità oggettiva che prescinde da qualsiasi elemento soggettivo doloso o colposo, ha l’obbligo di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale ex art. 242 del D.Lgs. 152/2006, mentre il proprietario non responsabile dell’inquinamento o altri soggetti interessati hanno una mera facoltà di effettuare interventi di bonifica, con conseguente illegittimità degli ordini di smaltimento dei rifiuti abbandonati in un fondo che siano indiscriminatamente rivolti al proprietario in mancanza dell’adeguata dimostrazione della responsabilità, occorrendo, invece, un’istruttoria completa ed un’esauriente motivazione, anche se fondata su ragionevoli presunzioni o su condivisibili massime d’esperienza, dell’imputabilità soggettiva della condotta.

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