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Accesso alle informazioni ambientali: quando il diniego è legittimo?

Categoria: Informazione ambientale
Autorità: Consiglio di Stato (Sezione Quarta)
Data: 25/11/2024
n. 9470

Nell’ottica di consentire il più ampio accesso alle informazioni ambientali, sotto il profilo soggettivo, il richiedente non è tenuto a specificare il proprio interesse (art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 195 del 2005) e, sul versante oggettivo, sono escluse solo richieste manifestamente irragionevoli e formulate in termini eccessivamente generici. È legittimo il diniego opposto a una istanza di accesso ad informazioni ambientali, ove dall'istanza stessa emerga che l'interesse che si intende far valere non è un interesse ambientale e che lo scopo del richiedente è quello di acquisire dati di natura diversa, ovvero emulativi, concorrenziali, di controllo generalizzato, anticompetitivi. Il giudice chiamato a pronunciarsi sulla legittimità dell'eventuale diniego espresso o tacito (e prima ancora la stessa amministrazione) ben può pronunciarsi sull'effettiva sussistenza in capo al richiedente di un suo interesse propriamente "ambientale" agli effetti dell'accoglibilità della sua richiesta di accedere alla documentazione asseritamente contenente le "informazioni ambientali" da lui ricercate.

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Leggi la sentenza

FATTO e DIRITTO 1. Il giudizio ha ad oggetto la sentenza del T.a.r. n. 347 del 12 febbraio 2024 che ha confermato la legittimità del diniego opposto dalla società in house C. alla società istante I. S. G. e C. s.r.l.. 2. Con l’istanza del 2 ottobre 2023, la società S. ha richiesto alla società C. l’ostensione di un insieme di documenti sia in base alla legge n. 241 del 1990 sull’accesso documentale, sia in base al d.lgs. n. 33 del 2013 sull’accesso civico, sia in base al d.lgs. n. 195 del 2005 sull’accesso alle informazioni in materia ambientale. 2.1.…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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