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Il socio risponde della gestione illecita?

Categoria: Responsabilità ambientali
Autorità: Cass. Pen., Sez. III
Data: 04/08/2017
n. 38842

Nell’ambito della gestione non autorizzata di rifiuti, il proprietario dell’area interessata dallo stoccaggio degli stessi, effettuata da altri soggetti, non è normalmente chiamato a risponderne. Tuttavia, egli ne diviene responsabile nel caso in cui compia, personalmente (eventualmente anche in forma concorsuale), atti di gestione o di movimentazione dei rifiuti: solo in quel caso, allora, diviene titolare dell’obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell’evento lesivo. Di conseguenza, non è possibile affermare la sua responsabilità in virtù della mera qualità di proprietario dell’area, né tantomeno di quella di socio dell’impresa che ha realizzato la gestione illecita, tanto più che i poteri di gestione competono, di norma, al solo amministratore.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 26/05/2015, il Tribunale di Sondrio condannò R. e F. B., rispettivamente alla pena, condizionalmente sospesa, di 2.000 euro e di 3.000 euro di ammenda, con le attenuanti generiche solo per il primo, in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 256, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 152 del 2006, per avere, in concorso tra loro, R. B. quale legale rappresentante della G. trasporti S.r.l. e F. B. quale socio della medesima ditta, stoccato, in assenza di autorizzazione, 5.510 kg. di rifiuti di metallo (codice CER 170405),…
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