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Validità della delega di funzioni in campo ambientale

Categoria: Responsabilità ambientali
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 15/01/2021
n. 1719

Anche in campo ambientale, ove il ruolo di amministratore sia contestualmente ricoperto da più persone fisiche, ciascuna di queste è personalmente tenuta all’adempimento degli obblighi normativi puntualmente sanzionati, salvo che sia intervenuta una valida delega di funzioni, sulla base dei requisiti di validità elaborati dalla giurisprudenza, benché tale istituto non sia espressamente codificato. Resta inteso che, in analogia con l’istituto della delega di funzioni disciplinato dall’art. 16 del Dlgs. 81/2008 (in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro), anche alla delega relativa alle disposizioni in materia ambientale è esteso l’obbligo di vigilanza del delegante in ordine al corretto espletamento, da parte del delegato, delle funzioni trasferite. 

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Ritenuto in fatto   1. Con sentenza del 2 ottobre 2019, il Tribunale di C. ha ritenuto gli odierni ricorrenti colpevoli del reato di cui all'art. 137, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per aver mantenuto, quali legali rappresentanti di una società in nome collettivo, uno scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura in assenza di provvedimento autorizzativo, essendo quello precedentemente posseduto scaduto di validità.   2. Avverso la sentenza, ha proposto unico ricorso per cassazione il difensore degli imputati deducendo, con il primo motivo, la violazione della legge penale ed il vizio di motivazione per essere…
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