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D.Lvo. 231/01: si applica ai reati commessi prima del 2011?

Categoria: Responsabilità ambientali
Autorità: Cassazione Pen., Sez. III
Data: 30/09/2015
n. 39373

In virtù del principio di legalità ex art. 2 D.Lgs. 231/2001, nel caso di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs. 152/2006) e di attività di gestione rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/2006) non è configurabile la responsabilità dell’ente per i reati ambientali, se mancano elementi d’indagine che attestino la prosecuzione dei suddetti illeciti fino al luglio 2011 (data di entrata in vigore del D. Lvo n. 121/2011), o addirittura oltre; diverso è il caso dello stoccaggio di rifiuti o dell’omessa bonifica di sito inquinato, poiché, trattandosi di reati di natura permanente, ai fini dell’individuazione della consumazione unico dato rilevante è rispettivamente l’accertamento dell’avvenuta rimozione, a quella data, della situazione di fatto abusiva o l’esecuzione delle condotte riparatorie di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale.

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