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Responsabilità 231: rilevante il rapporto tra autore del reato ed ente

Categoria: Responsabilità ambientali
Autorità: Cass. Pen. Sez. V
Data: 22/05/2025
n. 19096

L’art. 5, d.lgs. n. 231 del 2001, al fine della configurabilità della responsabilità amministrativa dell’ente, oltre al compimento del reato nell’interesse o a vantaggio dell’ente, richiede l’ulteriore elemento del rapporto qualificato tra l’autore del reato presupposto e l’ente. Il reato, invero, deve essere stato commesso da persone che “rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso” (art. 5, lett. a, d.lgs. n. 231 del 2001) oppure da persone “sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a” (art. 5, lett. b, d.lgs. n. 231 del 2001). Solo in presenza del legame soggettivo tra reo ed ente e quello teleologico tra reato ed ente è possibile configurare la responsabilità amministrativa dell’ente, in quanto solo in presenza di tali legami si può ritenere che l’ente risponda per un fatto proprio e non per un fatto altrui.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa l'11 luglio 2022, il Tribunale di Milano, per quanto qui di interesse, aveva condannato B. G. per i reati di cui agli artt. 416 e 624-625 cod. pen., 2635 cod. civ., 40, comma 1, lett. b, e comma 4, d.lgs. n. 504 del 1995 e 49, comma 1, d.lgs. n. 504 del 1995. Aveva altresì inflitto alla "B. C. s.r.l." la sanzione pecuniaria per illecito amministrativo, in relazione ai reati di cui agli artt. 416 cod. pen. e 2635 cod. civ., contestati al B. Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dal giudice di primo…
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