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Responsabilità ambientali – Sanzioni – Delega di funzioni

Categoria: Responsabilità ambientali
Autorità: Cassazione Civile II
Data: 23/12/2011
n. 28653

In tema di violazioni amministrative, in particolare per il superamento dei limiti di accettabilità degli scarichi delle acque reflue da depuratore, con riferimento al principio della solidarietà di cui all’art. 6 della L. n. 689/1981, la delega di funzioni, nel caso di affidamento della gestione dell'impianto a terzi, ove regolarmente conferita, comporta l'assoggettamento a responsabilità del solo soggetto delegato. Da tanto deriva che esclusivamente all'interno della struttura di quest'ultimo, e fuori dei casi di responsabilità dell'ente preponente - per culpa in vigilando, in eligendo o per altri eccezionali casi, quali la radicale ed originaria deficienza tecnica degli impianti ed omissione di intervento, o di sopravvenuta inadeguatezza degli stessi -, può operare il detto principio di solidarietà. Ne deriva che, una volta individuato nel soggetto gestore, persona fisica o giuridica, il detentore qualificato dell'impianto, solo lo stesso è obbligato al pagamento della sanzione in solido con l'autore dell'illecito, suo rappresentante o preposto.

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