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Responsabilità della gestione dei rifiuti estesa all’appaltante in caso di accordo negoziale

Categoria: Responsabilità ambientali
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 12/02/2020
n. 5520

Il principio secondo cui in tema di gestione dei rifiuti l'appaltatore, per la natura del rapporto contrattuale che lo vincola al compimento di un'opera o alla prestazione di un servizio, riveste generalmente la qualità di produttore del rifiuto e su di lui gravano gli obblighi di corretto smaltimento, subisce una deroga nel caso di apposito accordo tra appaltante e appaltatore che rimette a carico dell'appaltante il compito di procedere allo smaltimento dei rifiuti prodotti. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto l’imputato, appaltante, responsabile della corretta gestione dei rifiuti prodotti materialmente dall’appaltatore stante la presenza di un accordo tra le parti, costituito da un “preventivo della società appaltatrice" - rimasto incontestato - che rimetteva a carico dell'appaltante e, quindi, dell'imputato, l’attività di smaltimento dei rifiuti prodotti).

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Leggi la sentenza

  Ritenuto in fatto   Il tribunale di Genova, in data 02/07/2018 condannava S. L. alla pena di euro 3000,00 di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 256 comma 2 in relazione al comma 1 lettera c) dello stesso articolo, per avere, quale amministratore unico della Società S. SRL, effettuato all'interno di uno stabilimento industriale, della società medesima, un deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi.   2.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso S. L., mediante il suo difensore, prospettando due motivi di impugnazione.   Eccepisce con il primo motivo il vizio ex art. 606 comma 1…
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