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RIFIUTI – Spedizioni di rifiuti

Categoria: Rifiuti
Autorità: Corte di Giustizia Europea
Data: 16/02/2006
n. 00215

I termini «qualora questo risultasse impossibile», figuranti all’art. 2, lett. g), sub ii), del regolamento (CEE) del Consiglio 1° febbraio 1993, n. 259, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all’interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio, vanno interpretati nel senso che la mera circostanza che una persona sia un operatore riconosciuto non gli conferisce la qualità di notificatore di una spedizione di rifiuti destinati al recupero. Tuttavia, le circostanze che il produttore dei rifiuti è ignoto, o che il numero di produttori è talmente elevato e la produzione derivante dalla loro attività talmente esigua da rendere irragionevole che essi notifichino singolarmente la spedizione di rifiuti, possono giustificare che l’operatore riconosciuto sia considerato notificatore di una spedizione di rifiuti destinati al recupero. L’autorità competente di spedizione è legittimata, ai sensi dell’art. 7, nn. 2 e 4, lett. a), primo trattino, del regolamento n. 259/93, ad opporsi ad una spedizione di rifiuti in assenza di informazioni sulle condizioni del trattamento di questi ultimi nello Stato di destinazione. Non si può però richiedere al notificatore di dimostrare che il recupero nello Stato di destinazione sarà equivalente a quello previsto dalla normativa dello Stato di spedizione. L’art. 6, n. 5, primo trattino, del regolamento n. 259/93 va interpretato nel senso che l’obbligo di informazione sulla composizione dei rifiuti non può considerarsi adempiuto se il notificatore dichiara una categoria di rifiuti con la menzione «rifiuti provenienti da assemblaggi elettronici». Il termine fissato dall’art. 7, n. 2, del regolamento n. 259/93 comincia a decorrere dalla spedizione della conferma della notifica da parte delle autorità competenti dello Stato di destinazione, indipendentemente dal fatto che la competenti autorità dello Stato di spedizione non ritengano di aver ricevuto tutte le informazioni richieste all’art. 6, n. 5, del detto regolamento. Il superamento di tale termine esclude la possibilità, per le autorità competenti, di sollevare obiezioni contro la spedizione o di chiedere ulteriori informazioni al notificatore.

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