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Rifiuti – TARSU

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Civile – Sez. V
Data: 14/01/2011
n. 00775

L’esenzione dalla TARSU per alcune aree occupate o detenute può essere riconosciuta solo alla duplice condizione che in tali aree si formino rifiuti speciali e che allo smaltimento di tali rifiuti provveda il produttore dei medesimi a proprie spese. L'onere della prova della sussistenza di entrambi i suddetti presupposti grava sul contribuente che intende ottenere l'esenzione. Sentenza n° 775 del 14/01/2011 Cassazione Civile – Sez. V

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