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Abbandono da parte dell’imprenditore fallito: il curatore fallimentare ne risponde?

Categoria: Rifiuti
Autorità: TRGA Trento, Sez. Unica
Data: 24/11/2017
n. 309

Al curatore fallimentare non può essere imposto nessun ordine di ripristino per i rifiuti abbandonati prodotti dall’imprenditore fallito, non essendo il curatore chiamato a rispondere del precedente comportamento omissivo o commissivo dell’impresa fallita. Il curatore, infatti, pur avendo “l’amministrazione del patrimonio fallimentare”, non può essere considerato un “detentore di rifiuti” ai sensi della direttiva 2008/98/CE e dell’art. 183, comma 1, lett. h), del D.L.vo. 152/2006: ai fini dell’applicazione della normativa europea e della normativa nazionale di recepimento, la produzione di rifiuti è innegabilmente connessa all’esercizio di un’attività imprenditoriale, attività che non viene proseguita dal curatore, che ha solamente il compito di liquidare i beni del fallito, per soddisfare i creditori ammessi al passivo.

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Leggi la sentenza

  Fatto   1. La parte ricorrente - autorizzata ad agire in giudizio con decreto del Giudice delegato in data 30 maggio 2017 - preliminarmente rappresenta quanto segue: A) l’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente della Provincia autonoma di Trento in data 10 gennaio 2017 ha eseguito un’ispezione presso lo stabilimento della società I. C. sito nel Comune di Lavis, ove ha constatato la presenza di tre cumuli di rifiuti derivanti da attività di costruzione e/o demolizione edilizia, nonché di altri materiali che erano contenuti in big bags ed in container metallici adagiati presso l’area di parcheggio del predetto capannone,…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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