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Deposito e abbandono incontrollato di rifiuti: la natura del reato

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 28/11/2019
n. 48411

Il reato contravvenzionale di deposito incontrollato di rifiuti da parte di enti o imprese previsto al comma 2 dell'art. 256 del D.L.vo n. 152/2006 ha natura permanente perché riguarda un'ipotesi di deposito "controllabile" cui segue l'omessa rimozione nei tempi e nei modi previsti dall'art. 183, comma 1, lett. b), del D.L.vo citato e cessa solamente a seguito dello smaltimento, del recupero o dell’eventuale sequestro. Il reato di abbandono incontrollato di rifiuti ha invece natura istantanea, in quanto presuppone una volontà esclusivamente dismissiva dei rifiuti che esaurisce i propri effetti al momento della derelizione.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto 1.Con sentenza del 12 ottobre 2018 il Tribunale di Noia ha condannato M. I. in qualità di legale rappresentante della s.r.l. I., alla pena, sospesa, di euro 10.000 di ammenda per il reato di cui all'art. 256, comma 2 in relazione al comma 1 lett. b) d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, con dissequestro e restituzione dell'area previa verifica dell'intervenuta bonifica, riqualificato il fatto come deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi. 2.Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi di impugnazione. 2.1.Col primo motivo il ricorrente, quanto alla violazione di legge…
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