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Gestione di rifiuti non autorizzata: cosa si intende per "assoluta occasionalità"?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Ord. Sez. VII
Data: 09/10/2020
n. 33715

Ai fini della configurabilità del reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata (previsto dall’art. 256 del T.U.A.) non è rilevante la qualifica personale del soggetto agente ma la concreta attività posta in essere in assenza dei necessari titoli abilitativi, la quale può essere svolta anche di fatto o in modo secondario, ma non deve essere caratterizzata da assoluta occasionalità. (Nel caso di specie l’imputato, titolare di impresa edile, scaricava abusivamente su terreno rifiuti misti, trasportati su camion di proprietà e provenienti dalla demolizione di un fabbricato, dal cui cantiere lo stesso ricorrente li aveva prelevati. L'esistenza di una sia pur minima organizzazione dell'attività di caricamento, trasporto e scarico, tenuto conto del quantitativo di rifiuti gestiti, nonché della predisposizione di un veicolo adeguato e funzionale al loro trasporto, hanno di fatto escluso che l’attività potesse essere caratterizzata da “assoluta occasionalità”).

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   1.Con sentenza del 2 marzo 2020 il Tribunale di I. ha condannato M.D.C., nella qualità di titolare della ditta E.M. di D.C.M., alla pena di euro settemila di ammenda per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, con confisca e distruzione di quanto in sequestro, stante l'illecita attività di raccolta, trasporto e stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da sfridi di demolizione, in assenza delle prescritte autorizzazioni.   2.Avverso la predetta decisione è stato ricorso per cassazione, articolato su due motivi di impugnazione.   2.1. Col…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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