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Abbandono di rifiuti: quale ruolo assume la curatela fallimentare?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Tar Lombardia
Data: 19/11/2018
n. 1092

In tema di rifiuti, la curatela fallimentare non è responsabile della produzione dei rifiuti, e non subentra nella responsabilità dell’impresa fallita, tuttavia, la disciplina comunitaria (art. 3 par. 1.6 della direttiva  2008/98/CE, nonché i successivi art. 14 e 15) impone l’obbligo di rimozione e smaltimento non solo al produttore dei rifiuti ma anche al detentore attuale, inteso come la persona fisica o giuridica nel possesso degli stessi, salvo regresso nei confronti del produttore. La custodia dei beni del fallimento rende la curatela detentore dei rifiuti che si trovano all’interno dei suddetti beni, sollevando da tale condizione l’impresa fallita.

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Considerato:   - che, nel corso del 2012, la ditta -OMISSIS- è stata autorizzata dal Comune di Brescia a movimentare terre e rocce da scavo dal cantiere edile di -OMISSIS- (formato per l’ampliamento dell’Ospedale Poliambulanza) alla cava ubicata nel Comune di Rezzato, in vista di un riutilizzo per interventi di recupero ambientale; - che i titoli abilitativi erano stati rilasciati per la durata di 1 anno (doc. 3-8 Comune); - che l’impiego del materiale sarebbe avvenuto unicamente per il ripristino della scarpata in lato ovest (e non per il lato nord, come originariamente previsto), e in modo non corrispondente al…
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