Top

La banca dati ambientale Vigente, aggiornata, commentata Il tuo strumento operativo

Immersione in mare dei materiali di escavo: profili autorizzatori

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 12/11/2019
n. 45844

La fattispecie dello "spostamento" di sedimenti in ambito portuale, delineata dall’art. 2 lett. f) del D.M. 15 luglio 2016, n. 173  come movimentazione dei  sedimenti all'interno di strutture portuali per le attività di  rimodellamento dei fondali al fine di  garantire  l’agibilità  degli  ormeggi,  la sicurezza delle operazioni di accosto ovvero per il ripristino  della navigabilità,  con  modalità  che  evitino  una   dispersione  dei sedimenti al di fuori del sito di intervento, deve concretizzarsi in un'attività connotata dal ridotto impatto ambientale. Solo tale caratteristica giustifica l’esclusione dall’autorizzazione di cui all'art. 109 comma 2 del D.L.vo 152/06 richiesta per l’immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo.    

banner Membership TuttoAmbiente

Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto 1.Il Tribunale di Gorizia sezione del riesame, veniva adito ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen. nell'interesse di S. S. e P. P. per l'annullamento della ordinanza emessa in data 11 giugno 2018 dal G.i.p. presso il tribunale di Gorizia, con la quale, previa richiesta del PM, era stato disposto il sequestro preventivo dell'intera area dei fondali del bacino di evoluzione del porto di Monfalcone e di quella di accosto interessata dai dragaggi, in relazione al fumus del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. 256 commi 1 e 2 Dlgs 152/06 per avere, nelle rispettive…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

© Riproduzione riservata