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L’omessa vigilanza sulle acque di vegetazione può integrare una attività gestione di rifiuti non autorizzata?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 25/05/2022
n. 20236

Configura reato ex art. 256 comma 1 lett. a) del d. lgs. n. 152 del 2006, l’omessa vigilanza sulla sorte riservata alle acque di vegetazione non regolarmente smaltite, ma lasciate immettere in gran parte in un fiume utilizzando un tubo di gomma il cui impiego è chiaramente indicativo della volontà di disfarsi delle acque di vegetazione medesime.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   1. Con sentenza del 4 giugno 2020, il Tribunale di (omissis) assolveva, in quanto non punibile per la particolare tenuità del fatto, (omissis) dal reato di cui all’art. 256 comma 1 lett. a) del d. lgs. n. 152 del 2006, reato a lei contestato per avere, quale legale rappresentante, unitamente a (omissis), della società (omissis), dedita alla produzione di oli alimentari, immesso nel corpo idrico superficiale denominato “(omissis)” rifiuti liquidi costituiti dalle acque di vegetazione risultanti dalla lavorazione delle olive, in violazione dell’art. 192 comma 2 del d. lgs. n. 152 del 2006; fatto commesso in…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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