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Albo Gestori: cosa s’intende per “popolazione complessivamente servita”?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Pen., Sez. III
Data: 17/10/2014
n. 43429

L'art. 8, comma 1, lett. a), del D.M. 28 aprile 1998, n. 406 (ora art. 8, comma 1, lett. a) del D.M. 3 giugno 2014, n. 120), dispone che è richiesta l'iscrizione all'albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti nella categoria 1, per l'ipotesi di raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati. A sua volta, l'art. 9 del medesimo decreto ministeriale (ora art. 9 del D.M. 3 giugno 2014, n. 120) prevede che la categoria 1, di cui al detto art. 8, comma 1, lett. a), è suddivisa in sei classi «a seconda che la popolazione complessivamente servita sia», in particolare, per la classe d) «inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti»; e per la classe e) «inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti». E' di tutta evidenza, sulla base di una esegesi letterale, del resto corrispondente a quella sistematica ed alla ratio della disposizione, che questa, con l'espressione «popolazione complessivamente servita», abbia riguardo al totale degli abitanti di tutti i comuni per i quali viene effettuata la raccolta e non al numero di abitanti del singolo comune.

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