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RIFIUTI – Impianto di compostaggio

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Penale
Data: 19/07/2006
n. 25063

Qualora un impianto di compostaggio, ricadente nella disciplina di cui all’art. 27 del D.Lgs. 22/97 che pone come passaggi obbligati la nomina da parte della Regione di un responsabile del procedimento, la convocazione di una conferenza di servizi cui partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti e i rappresentanti degli enti locali interessati e prescrive una rigida procedura per l’approvazione del progetto e l’autorizzazione dell’opera da parte della Giunta Regionale, non sia realizzato nel rispetto della normativa dettata dal D.Lgs. 22/97 e dello strumento urbanistico vigente (assentito in zona agricola, senza previa modifica dello strumento urbanistico), l’approvazione del progetto e l’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto possono costituire variante allo strumento urbanistico soltanto se il provvedimento ex art. 27 sia adeguatamente motivato in relazione alla pubblica utilità dell’opera, per cui l’amministrazione, pur nell’esercizio di un potere discrezionale, deve effettuare una approfondita valutazione dell’interesse pubblico alla realizzazione dell’impianto in variante allo strumento urbanistico sotto il profilo della pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell’opera e solo la ricorrenza di tali esigenze può legittimare la compressione delle scelte effettuate dai Comuni in sede di pianificazione urbanistica.

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