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L’art. 186 D.Lgs. n. 152/2006 sulle terre e rocce da scavo è una norma temporanea?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Pen. Sez. III
Data: 14/03/2014
n. 12229

L’art. 186 D.Lgs. n. 152/2006, a seguito dell’abrogazione disposta dall'art. 39, comma 4, cit., ha assunto la natura di norma temporanea, destinata ad applicarsi ai fatti commessi fino all’entrata in vigore del prescritto decreto ministeriale di attuazione. Dovendo infatti corrispondere il sottoprodotto ai requisiti qualitativi o quantitativi stabiliti da tali provvedimenti, la natura di norma temporanea comporta, ai sensi dell’art. 2 cod. pen., l’applicazione della relativa disciplina ai fatti commessi nella vigenza della normativa in materia di terre e rocce da scavo, non essendo, infatti, possibile attribuire la qualifica di sottoprodotto a determinati materiali sulla base di disposizioni amministrative inesistenti all’epoca della loro produzione. Tale indirizzo non risulta smentito dal disposto di cui all’art. 15 del D.M. 10 agosto 2012 n. 161.

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