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Abbandono di rifiuti e colpa del proprietario dell’area

Categoria: Rifiuti
Autorità: TAR Abruzzo (PE)
Data: 15/07/2021
n. 363

Se è pur vero che il dovere di diligenza gravante sul proprietario non può arrivare al punto di richiedere una costante vigilanza, da esercitarsi quotidianamente, al fine di impedire ad estranei di penetrare nell’area e di abbandonarvi i rifiuti, il requisito della colpa prevista dall’art. 192 del Dlgs. 152/2006 può consistere anche nell’omissione di controllo che altri non operino abusivamente nel suolo di proprietà, dovendo il proprietario attivarsi affinché non avvenga un uso improprio del suo suolo e ponendo in essere ogni accorgimento e cautela che l’ordinanza diligenza gli suggerisce per realizzare un’efficace protezione dell’area.  

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto e considerato in diritto   Con ricorso iscritto al n. 192/2017, parte ricorrente impugnava, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, l’ordinanza n. 28 del 7.04.2017 con cui il Comune di (omissis) intimava ex art. 192 del d.lgs. 152/2006 la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di diversa tipologia (terre e rocce di scavo, rifiuti di demolizione, residui di potatura) della cubatura di oltre 500 m.c. abbandonati in contrada (omissis) su terreno iscritto in catasto fg6 p.lla 4271 sottoposto a sequestro conservativo il 21.02.2017 nel procedimento penale 2548/2016 r.g.n.r. A sostegno del ricorso deduceva i seguenti motivi di diritto:…
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