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Gestione illecita e centri di raccolta, che responsabilità ha il Sindaco?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 05/11/2018
n. 51576

In tema di rifiuti va escluso che, al di fuori dell'ipotesi contemplata dal Legislatore, la predisposizione di aree attrezzate per il conferimento di rifiuti riconducibili ad un generico concetto di ecopiazzola o isola ecologica possa ritenersi sottratta alla disciplina generale sui rifiuti. Anche con riferimento a tali concetti, infatti è previsto un regime autorizzatorio e gestionale, che consente il conferimento di rifiuti ai centri di raccolta in maniera controllata. Quindi, in tutti i casi in cui non vi sia corrispondenza con quanto indicato dal legislatore, occorre valutare l'attività posta in essere secondo i principi generali in materia di rifiuti. Con riferimento alla responsabilità della gestione illecita di rifiuti (art. 256 D.L.vo 152/2006) in un’area che non può dirsi centro di raccolta, il sindaco, una volta esercitati i poteri attribuitigli dalla legge, non può semplicemente disinteressarsi degli esiti di tale sua attività, essendo necessario, da parte sua, anche il successivo controllo sulla concreta attuazione delle scelte effettuate ed avendo il dovere di attivarsi quando gli siano note situazioni, non derivanti da contingenti ed occasionali emergenze tecnico - operative, che pongano in pericolo la salute delle persone o l'integrità dell'ambiente. La sua responsabilità sussiste quando egli sia nella piena consapevolezza della reale situazione e, ciò nonostante, volontariamente mantenga in funzione l'area di raccolta fino alla emissione di una ordinanza con la quale se ne disponga la chiusura.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   1.La Corte d'Appello di Brescia, con sentenza del 26 gennaio 2016 ha parzialmente riformato, concedendo i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel casellario, la decisione con la quale, in data 7 aprile 2014, il Tribunale di Bergamo aveva affermato la responsabilità penale di L.F. in ordine al reato di cui all'articolo 256, comma 1, lett. a) e b) d.lgs. 152/2006, perché, quale sindaco del comune di R., gestendo un centro di raccolta rifiuti differenziati in modo difforme da quanto prescritto dal d. m. 8 aprile 2008 (modificato dal Decreto Ministeriale 13…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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