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Quando si configura un abbandono incontrollato di rifiuti?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Pen., Sez. III
Data: 11/12/2014
n. 51422

Mentre la natura istantanea con effetti permanenti ben può attagliarsi alla condotta di "abbandono incontrollato" di rifiuti (che presuppone una volontà esclusivamente dismissiva dei rifiuti che, per la sua episodicità, esaurisce gli effetti della condotta fin dal momento dell'abbandono e non presuppone una successiva attività gestoria volta al recupero o allo smaltimento), non altrettanto può dirsi con riferimento alla condotta di "deposito incontrollato" ove legata al mancato rispetto delle condizioni dettate dall'art. 183, comma primo, lett. bb) del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in tema di deposito temporaneo, segnatamente con riferimento al n. 2 (cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quantitativo di rifiuti in deposito che raggiunge complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi; in ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite in un anno, il deposito temporaneo non può essere superiore ad un anno). E' evidente, infatti, che ove la condotta di deposito incontrollato segua al mancato rispetto delle condizioni di legge per la qualificazione del medesimo come temporaneo, si è in presenza di un reato permanente, perché la condotta riguarda un'ipotesi di deposito "controllabile" cui segue l'omessa rimozione nei tempi e nei modi previsti dalla norma citata, donde l'inosservanza di dette condizioni integra un'omissione a carattere permanente, la cui antigiuridicità cessa sino allo smaltimento o al recupero (o con il sequestro).

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