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RIFIUTI – Tarsu, rifiuti sanitari

Categoria: Rifiuti
Autorità: Corte di Cassazione Civile – Sez. Trib.
Data: 12/06/2009
n. 13711

In tema di tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani, a seguito dell'abrogazione dell'art. 39 della legge n. 146 del 1994 da parte dell'art. 17 della legge n. 128 del 1998, i rifiuti provenienti da ospedali non costituiscono più una categoria a parte e ben, quindi, possono essere assimilati, ove non siano pericolosi e tossici, a quelli urbani, a mezzo di regolamento comunale ex art. 21 del d.lgs. n. 22 del 1997, nel qual caso la struttura ospedaliera è soggetta alla predetta tassa, in ragione del carattere di generalità attribuitole dall'art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993 e delle previsioni del comma 3 di tale norma che, nel fornire precise indicazioni in ordine alla coesistenza della produzione dei due tipi di rifiuti, afferma il principio per cui la produzione di rifiuti speciali non integra un elemento escludente la produzione di rifiuti solidi urbani.

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