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Bidoni con tracce di olio: si può parlare di trasporto non autorizzato?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 07/12/2018
n. 54704

In tema di rifiuti, l'Allegato D alla Parte Quarta del D.L.vo 152/2006 classifica come rifiuti pericolosi, con il codice CER 16.07.08, i rifiuti contenenti olio, pertanto, sia che il bidone sia esso stesso un rifiuto, sia che si tratti di un mero recipiente utilizzato per riporvi i rifiuti trasportati (magari, appunto, quelli contenenti olio, per evitare che la sostanza si disperda sul cassone del veicolo), in mancanza del prescritto titolo abilitativo è comunque configurabile il reato di trasporto abusivo di rifiuti pericolosi (nella specie è stato osservato che non si trattava di un trasporto di rifiuti occasionale - ipotesi che secondo la Corte non costituirebbe neppure reato - ma di una attività reiterata nel tempo, che, proprio per la prova ricavabile dall'olio contenuto nel bidone, aveva certamente ad oggetto anche rifiuti pericolosi).

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto e considerato in diritto   1.Con sentenza del 12 dicembre 2017, la Corte d'appello di Catanzaro, giudicando sull'appello proposto dagli odierni ricorrenti, ha confermato la sentenza che li aveva ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 6, comma 1, lett. d), decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, per avere trasportato rifiuti pericolosi in mancanza del prescritto titolo abilitativo. 2.Avverso la sentenza di appello, a mezzo del difensore di fiducia, hanno proposto ricorso A. C. e L. C., deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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