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RIFIUTI – Sottoprodotto

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Penale
Data: 07/11/2008
n. 41839

In tema di sottoprodotti, gli “slops” (miscele contenenti idrocarburi derivanti dallo svuotamento dei bracci di carico delle navi e dallo scarico delle valvole di sicurezza che, nel caso in specie, previa aggiunta di olio combustibile, venivano riscaldati e quindi centrifugati, si da ottenere un olio combustibile a basso tasso di zolfo regolarmente posto in commercio), sono ad essi riconducibili e disciplinati dall’art. 183, comma 1, lett. p), del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 4/2008. In particolare, non è necessario che il riutilizzo del sottoprodotto si svolga nell’identico luogo di produzione e sotto la direzione del medesimo imprenditore, potendo escludersi la natura di rifiuto pure per il bene che, avendo i requisiti di sottoprodotto così come indicati dal giudice comunitario, sia utilizzato “anche in altre industrie” e “per il fabbisogno di operatori economici diversi da chi l’ha prodotto, cioè in un insediamento appartenente a soggetto diverso dal produttore originario ed in un ciclo produttivo diverso. Inoltre, il processo che li origina, non deve essere necessariamente un “processo industriale”, ma può essere anche di produzione di un servizio.

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