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Rifiuti – Amianto

Categoria: Rifiuti
Autorità: Tar Puglia (Ba) – Sez. I
Data: 12/05/2011
n. 00718

È illegittimo l’ordine (ex art. 54, comma 2, del D.L.vo n. 267/2000) di rimozione e smaltimento di tutto l’amianto presente in uno stabilimento da eseguire nel termine di sessanta giorni. A prescindere dalla sussistenza del presupposto della situazione di necessità grave e urgente, non appaiono infatti congrui i termini assegnati dall'ordinanza per la realizzazione della bonifica. Sentenza n° 718 del 12/05/2011 Tar Puglia (Ba) – Sez. I

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