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Le parti di autoveicoli recuperate a seguito di messa in sicurezza sono soggette ad EoW?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 29/09/2022
n. 36817

Il D.L.vo 152 del 2006, art. 184-ter, comma 4, richiama espressamente il D.L.vo. n. 209 del 2003, secondo il quale le parti di autoveicoli risultanti dalle operazioni di messa in sicurezza, provenienti dai centri di raccolta autorizzati, costituiscono rifiuti trattabili per il recupero in regime semplificato a sensi del D.M. 5 febbraio 1998, sub allegato 1-5.  Pertanto, ne consegue che le parti di autoveicoli recuperate a seguito di messa in sicurezza, da parte del soggetto autorizzato e con il concorso delle condizioni di cui allo stesso D.L.vo. 152/2006, art. 184-ter, cessano di essere rifiuti.

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RITENUTO IN FATTO   1. Con sentenza 9.12.2016, la Corte d’appello di omissis ha confermato la sentenza 11.02.2020 del tribunale di omissis, che ha condannato (omissis) alla pena di 5 mesi di reclusione, con il concorso di attenuanti generiche equivalenti alla contesta aggravante, e ritenuta la continuazione, in ordine ai reati di cui all’art. 259, TUA (spedizione illegale transfrontaliera di rifiuti) e 483, e 61 n. 2, c.p. (falsificazione della bolletta doganale), in relazione a fatti contestati come commessi in data 9.12.2016.   2. Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio…
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