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Limi e fanghi derivanti da lavaggio degli inerti di cava: rifiuti o sottoprodotti?

Categoria: Rifiuti
Autorità: TAR Lombardia, Brescia, Sez. II
Data: 22/03/2017
n. 400

Limi e fanghi derivanti dal processo di lavaggio degli inerti con flocculanti contenenti poliacrilamide (per consentire una più rapida separazione acqua-solido grazie alla sedimentazione accelerata dei solidi sospesi) possono essere qualificati come sottoprodotti e non anche come rifiuti, ogni volta che, rispettate le altre condizioni previste dall’art. 184-bis, essi siano stati trattati con poliacrilamide contenente un residuo di acrilamide inferiore allo 0,1% (limite ricavabile dalla normativa comunitaria, pur in assenza di una normativa nazionale; nel caso di specie la Provincia, mutando il proprio precedente orientamento, ha imposto ad una società operante nel settore estrattivo e della commercializzazione degli inerti di gestire il limo prodotto dagli impianti di cava come rifiuti da estrazione, ex D.Lgs. 117/2008, e non più come sottoprodotti, sul presupposto che non sussisterebbe un valore limite per l’acrilamide).

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