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Conferire acque di vegetazione delle olive in invasi artificiali è operazione di smaltimento?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 29/09/2018
n. 41674

In tema di rifiuti, il conferimento di sanse ed acque di vegetazione delle olive all’interno di un invaso artificiale al fine di consentirne la successiva evaporazione risulta essere finalizzato all’eliminazione di tali materiali ed è, di conseguenza, univocamente indicativo della volontà di disfarsene, configurando un’attività di “lagunaggio” che l’allegato B alla parte Quarta del D.L.vo 152/2006 colloca tra le operazioni di smaltimento che, ove non autorizzata, configura il reato di gestione non autorizzata di rifiuti, di cui all’art. 256 del citato decreto. Una simile condotta esclude qualsiasi possibilità di successiva riutilizzazione di tali sostanze, facendo venir meno una delle essenziali condizioni, stabilite dall’art. 184-bis del medesimo decreto, la cui contestuale presenza consente di qualificare una sostanza come sottoprodotto (nella specie, infatti, era stata accertato che l’immissione delle sanse e delle acque di vegetazione nell’invaso artificiale era finalizzato alla successiva eliminazione mediante evaporazione).

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   1. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cagliari, con sentenza del 3/4/2017 ha condannato R.D.e F. D. alla pena dell’ammenda per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 256 comma 1, lett. a) e 2 d.lgs. 152\06, per avere, il primo quale proprietario del terreno, il secondo quale rappresentante legale dell’omonima ditta, operante nel settore della molitura delle olive e produzione di sansa, effettuato lo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi allo stato liquido (acque di vegetazione delle olive, CER 02 03 99) all’interno di un invaso artificiale (accertato in G. 21 e…
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