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Procedure di recupero terre e rocce da scavo: quali poteri in capo alla Provincia?

Categoria: Rifiuti
Autorità: TAR Veneto, Sez. III
Data: 10/02/2017
n. 146

La mancanza di regolamenti comunitari o di decreti ministeriali relativi a tutte le procedure di recupero dei rifiuti contrassegnati, come nel caso di specie, dal codice CER 170504 (terre e rocce da scavo), non preclude il potere dell’Amministrazione provinciale di valutare comunque, caso per caso, l’eventuale rilascio (nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 184-ter, comma 1, D.Lgs n.152/2006) delle relative autorizzazioni, ma comporta il potere ed il dovere, appunto, di procedere ad una analisi, ad una valutazione e ad una decisione casistica, rilasciando l’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 208 D.Lgs n.152/2006 qualora la sostanza che si ottiene dal trattamento e dal recupero del rifiuto soddisfi le condizioni previste dal citato art. 184-ter.

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