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Rottami ferrosi, gestione da parte di ambulanti e iscrizione all’Albo

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 16/01/2020
n. 1574

Integra il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), D.L.vo 152/2006 la condotta di chi, titolare di autorizzazione al commercio di rifiuti ferrosi in forma ambulante, effettui la consegna del materiale indicato ad un impianto autorizzato quale centro di demolizione, in difetto dell'iscrizione nell'Albo nazionale dei gestori dei rifiuti. (Nel caso di specie, l'imputato è stato ritenuto responsabile di aver commesso una condotta diversa da quelle di raccolta e trasporto di rifiuti ferrosi, nonostante, fuori di queste condotte, fosse necessaria l'iscrizione nell'Albo nazionale dei gestori dei rifiuti anche per i soggetti autorizzati al commercio di tali rifiuti in forma ambulante.  

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto 1.Con sentenza emessa in data 14 settembre 2018, il Tribunale di Fermo ha dichiarato la penale responsabilità di G. M. per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006, in riferimento all'art. 212 del medesimo d.lgs., per aver conferito rifiuti speciali costituiti da 2.940 kg. di rottami ferrosi ad una ditta di demolizione senza essere in possesso dell'iscrizione nell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, in data 26 settembre 2013, e lo ha condannato alla pena di 3.000,00 euro di ammenda, con diniego delle circostanze attenuanti generiche.   2.Ha presentato ricorso per…
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