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Abbandono di rifiuti: la negligenza nell’attività di vigilanza è sufficiente per condannare il proprietario del terreno?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Consiglio di Stato Sez. IV
Data: 28/11/2022
n. 10433

In tema di abbandono di rifiuti, occorre interpretare l’art. 192 del D. L.vo n. 152/2006, alla luce del suo tenore letterale, della sua collocazione sistematica e della ratio legis di tutela dell’interesse pubblico generale alla preservazione dell’ambiente, nel senso che, quando emergano induttivamente elementi di responsabilità del proprietario per la mancata attivazione di misure atte a contrastare l’abbandono dei rifiuti rinvenuti, lo stesso è tenuto a rimuoverli. Sussiste, pertanto, una colpa in capo al proprietario per negligenza nell’attività di vigilanza del medesimo terreno, solo in minima parte interessato dall’abbandono dei rifiuti, e per mancata attivazione di misure idonee riferite alla medesima limitata porzione di terreno.

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Leggi la sentenza

FATTO e DIRITTO   1 – Il Comune di Arezzo propone appello contro la sentenza del T.a.r. che in parte ha dichiarato inammissibile ed in parte ha accolto il ricorso proposto dalla proprietaria di un terreno sito nel medesimo Comune avverso l’ordinanza sindacale che le ha imposto di rimuovere i rifiuti speciali abbandonati rinvenuti dalle pubbliche Autorità.   2 – La vicenda contenziosa prendeva avvio quando, con nota prot. n. 62 Pos. Unica del 30 luglio 2013 e con successiva integrazione del 2 dicembre 2013, il Comando Provinciale di Arezzo del Corpo Forestale dello Stato, Gruppo di Lavoro Specializzato in…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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