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Regolamento spedizioni: rifiuti derivanti dai residui del carico navale

Categoria: Rifiuti
Autorità: Corte di Giustizia Europea
Data: 23/05/2019
n. Causa n. c-634/17

L’ articolo 1, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, deve essere interpretato nel senso che i residui, sotto forma di rottami di metallo e acqua di spegnimento mischiata a fanghi e residui del carico, dovuti a un’avaria avvenuta a bordo di una nave, devono essere considerati rifiuti prodotti a bordo di navi, a norma di tale disposizione, che sono pertanto esclusi dall’ambito d’applicazione di tale regolamento finché non siano sbarcati per essere recuperati o smaltiti.          

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Procedimento principale e questioni pregiudiziali   28 La ReFood gestisce in Germania un’attività di trasferimento di residui alimentari e di ristorazione, compresi i sottoprodotti di origine animale.   29 Il 7 aprile 2014, un camion, guidato da un dipendente della ReFood e carico di sottoprodotti di origine animale di categoria 3, ai sensi del regolamento n. 1069/2009, raccolti nei Paesi Bassi, è stato controllato dalla polizia tedesca mentre tali prodotti erano diretti verso uno stabilimento della ReFood sito in Germania, ove essi dovevano essere ritrattati al fine di essere poi recuperati in un impianto di produzione di biogas, anch’esso sito…
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