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Commercio ambulante: quando opera il regime derogatorio?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. VII
Data: 09/10/2018
n. ord. 45048

In tema di commercio ambulante di rifiuti, la deroga di cui all'art. 266, comma 5, del D.L.vo 152/2006 opera solo in caso di commercio avente ad oggetto rifiuti connessi con l'oggetto del commercio in forma ambulante, non anche nel caso in cui il titolare di autorizzazione al commercio ambulante trasporti rifiuti diversi (nella specie si trattava del titolare di un'autorizzazione al commercio ambulante di stracci, che aveva più volte conferito rifiuti metallici ad una impresa operante nella raccolta di essa, senza essere in possesso della iscrizione nell'Albo Nazionale del gestori ambientali).

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Ritenuto che, con sentenza del 19 gennaio 2016, i! Tribunale di Cuneo, in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito ordinario, ha dichiarato la penale responsabilità di Demaria Sergio in relazione alla imputazione di cui in epigrafe e lo ha, pertanto, condannato, concesse le attenuanti generiche, alla pena di euro 1.600,00 di ammenda, oltre alle pene accessorie; che avverso detta sentenza ha interposto ricorso in appello l'imputato deducendo il vizio di motivazione in ordine alla stessa sussistenza del reato sotto il profilo sia dell'elemento oggettivo che di quello soggettivo del medesimo.   Considerato che il ricorso è inammissibile; che…
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