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RIFIUTI – Rifiuti da demolizione

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Penale
Data: 09/10/2006
n. 33882

I materiali derivanti da attività di demolizione che necessitano dell’attività di cernita integrano la nozione giuridica di rifiuti sia ai sensi del D.Lgs. 22/97, sia ai sensi del D.Lgs. 152/06; né possono qualificarsi - allo stato - materia prima secondaria ai sensi dell’art 181, commi 6 e 13, del D.Lgs. 152/06, anche in mancanza del decreto ministeriale di attuazione previsto dal 6° c. A norma dell’art. 181, c. 12, del D.Lgs. n. 152/06, la disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino al completamento delle operazioni di recupero, che si realizza quando non sono necessari ulteriori trattamenti e tra le operazioni di recupero, ex art. 183, lett. h), del D.Lgs. 152/06, sono espressamente “incluse la cernita o la selezione”. Né allo stato sembrano sussistere elementi che rendano applicabile, ad evidenza, il disposto dell’art. 6, c. 1, lett. m), del D.Lgs. 22/97 (con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 389/97) ed attualmente dell’art. 183, lett. m), del D.Lgs. 152/06, al fine di argomentare che non si verterebbe in tema di “gestione di rifiuti”, bensì sarebbe configurabile soltanto una legittima operazione preliminare all’attività di gestione, preparatoria al recupero.

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