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Qualificazione del pastazzo di agrumi

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 15/01/2020
n. 1426

Il "pastazzo" di agrumi ad uso agricolo e zootecnico, pur possedendo in astratto i requisiti per essere qualificato come sottoprodotto, deve essere qualificato come rifiuto se non rispetta in concreto le prescrizioni di cui all’art. 184-bis. In particolare, è ritenuta corretta la qualificazione quale rifiuto del "pastazzo" se esposto senza alcun particolare accorgimento agli agenti atmosferici e soggetto, stante la sua composizione, a naturali processi di fermentazione, tali da consentire di escluderne una destinazione diversa dal mero abbandono, che non viene meno neppure nel caso in cui una parte dello stesso venga utilizzata per cibare il bestiame.  

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  Ritenuto in fatto 1.La Corte di Appello di Messina, con sentenza del 23 maggio 2018, ha riformato la decisione emessa in data 1 giugno 201 6 dal Tribunale di quella città ed appellata, tra gli altri, da S. F., che ha assolto, per insussistenza del fatto, dal reato di cui all'art. 6, comma 1, lett. d) legge 210/2008, rideterminando la pena per la residua imputazione di cui al comma 1 lett. b) del medesimo articolo, attribuitagli quale affittuario di un terreno sul quale venivano riversati considerevoli quantitativi di "pastazzo" di agrumi che si ritenevano oggetto di abbandono o, comunque,…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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