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RIFIUTI – Registri di carico e scarico

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Penale
Data: 18/03/2005
n. 05976

L’art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 22/1997, stabilendo che l’obbligo di tenere un registro di cari¬co e di scarico in cui annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti sussiste per i soggetti di cui all’art. 11, comma 3, rende evidente come l’applicazione dell’esimente, per ciò che concerne la tenuta dei regi¬stri di carico e di scarico, sia subordinata alla duplice condizione che si tratti di imprenditori agricoli o di piccoli imprenditori artigiani, e che la produzione attenga a rifiuti non pericolosi; viceversa, laddove si tratti di rifiuti pericolosi, i piccoli imprenditori artigiani devono comunque tenere il registro di carico e scarico rifiuti.

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