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Obbligo rimozione rifiuti abbandonati: si applica al curatore fallimentare?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Consiglio di Stato
Data: 15/09/2020
n. 5454

La presenza di rifiuti in un sito industriale e la posizione di detentore degli stessi, acquisita dal curatore dal momento della dichiarazione del fallimento dell’impresa, comporta la sua possibile legittimazione passiva all’ordine di rimozione. In sostanza, i rifiuti devono essere rimossi, pur quando cessa l’attività, o dallo stesso imprenditore che non sia fallito, o in alternativa da chi amministra il patrimonio fallimentare dopo la dichiarazione del fallimento. L'elemento decisivo è dunque il carattere materiale della detenzione dei rifiuti.

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Leggi la sentenza

  1. In esito agli accertamenti effettuati dall’Agenzia Regionale per l’Ambiente del Veneto sulla presenza di rifiuti abbandonati presso lo stabilimento della M. s.a.s. a Vicenza (impresa che ha cessato l’attività per la dichiarazione del suo fallimento), il Comune di Vicenza ha emesso il 2 febbraio 2018 un’ordinanza contingibile e urgente, ai sensi degli artt. 192 d.lgs. n. 152/2006 (‘TU ambiente’) e 50, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 (‘TU enti locali’), nei confronti del curatore fallimentare, ingiungendogli la rimozione, l’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed il ripristino dello stato dei luoghi. 2. Il curatore, tuttavia, ha…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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