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Come deve essere inteso il concetto di “gestione” di una discarica abusiva?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 14/03/2017
n. 12159

Il concetto di "gestione" di una discarica abusiva di cui all'art. 256, comma 3, del d.lgs. 152/2006 e, per quanto qui di rilievo, di cui all'art. 6, comma 1, lett. e), del d.l. 172/2008, convertito in l. 210/2008 (contesto della normativa emergenziale in tema di rifiuti) deve essere inteso in senso ampio; nello stesso deve infatti includersi qualsiasi contributo, sia attivo che passivo, diretto a realizzare od anche semplicemente a tollerare e mantenere il grave stato del fatto-reato, strutturalmente permanente. Pertanto più soggetti possono concorrere, a titolo di dolo o colpa, nella "gestione" di una discarica abusiva, quali i responsabili di imprese che smaltiscono rifiuti propri, i responsabili di imprese che smaltiscono rifiuti di terzi, i trasportatori, i proprietari dell'area interessati, nonché, come nella specie, i pubblici amministratori. Ne deriva che non può trovare spazio l'assunto secondo cui solo le condotte di iniziale trasformazione di un sito in luogo adibito a discarica potrebbero ritenersi sanzionate e non anche quelle mediante le quali si contribuisca a mantenere tali le condizioni del sito stesso, come si può desumere dall'utilizzo da parte del legislatore, accanto alla condotta di "realizzazione", di quella di "gestione".

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