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Abbandono incontrollato da parte dell’impresa: chi può realizzarlo?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 09/01/2019
n. 740

In tema di rifiuti, i titolari e i responsabili di enti ed imprese rispondono del reato di abbandono incontrollato di rifiuti, ai sensi dell’art. 256, comma 2, del D.L.vo 152/2006, anche per l’omessa vigilanza sull'operato dei dipendenti che abbiano, di fatto, realizzato la condotta di abbandono. La norma, nell'individuare i possibili autori del reato, non intende certamente riferirsi al titolare dell'impresa o al responsabile dell'ente quali persone fisiche, bensì ad essi quali legali responsabili dell'impresa/ente cui deve essere ricondotta l'attività stessa di abbandono/deposito incontrollato. Infatti, affinché si possa configurare l’abbandono incontrollato è sufficiente che l'abbandono/deposito sia stato realizzato anche da persone fisiche diverse dal titolare/legale rappresentante perché questi ne risponda, a condizione che l’illecito sia avvenuto nell'ambito delle attività riconducibili alle imprese e agli enti da loro rappresentati.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   1.Con sentenza del 16/01/2018, il Tribunale di Fermo dichiarava S. F. responsabile del reato di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs 152/06- perché, quale titolare dell'impresa S. spa, abbandonava in modo incontrollato rifiuti costituiti da materiale di risulta degli scavi che la suddetta impresa aveva operato, scaricandoli nel fondo appartenente a C. G.- e lo condannava alla pena di euro 7.000,00 di ammenda. 2.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione S. F. , a mezzo del difensore di fiducia, articolando i motivi di seguito enunciati. Il ricorrente deduce violazione di legge, vizio di motivazione e…
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