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Abbandono di rifiuti: sanzioni amministrative o penali?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Penale sez. III
Data: 14/04/2021
n. 13817

In caso di sanzioni ex artt. 255 e 256 del D.lgs. n. 152 del 2006 connesse al divieto di abbandono, le violazioni commesse da “privati” sono soggette alla sanzione amministrativa ex art. 255 D.lgs. n. 152 del 2006; laddove, invece, a violare il divieto di abbandono, deposito e immissione di rifiuti siano titolari di imprese o enti, le condotte sono punite con la sanzione penale, ex art. 256, comma 2, D.lgs. n. 152 del 2006.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto    Con sentenza emessa in data 10.12.2019, depositata in data 28.01.2020, il Tribunale di(omissis), in composizione monocratica, condannava (omissis) alla pena di euro 3.000,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 256 comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006, per aver, in concorso con altro soggetto qui non ricorrente, effettuato la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività di costruzioni e demolizioni, in assenza della prescritta autorizzazione, in relazione a fatto contestato come commesso in data 25.06.2015.    Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, iscritto all’Albo…
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