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Impresa in amministrazione giudiziaria: chi risponde di gestione non autorizzata?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 03/12/2018
n. 53978

In tema di gestione non autorizzata di rifiuti, di cui all’art. 256 del D.L.vo 152/2006, la eventuale esistenza di un amministratore giudiziario non ha l’effetto di impedire al legale rappresentante di essere a conoscenza degli sversamenti illeciti effettuati nell’ambito dell’attività aziendale: grava, infatti, su tale soggetto l’obbligo di garantire la correttezza dell'intero ciclo dei rifiuti (nella specie, l’amministrazione giudiziaria riguardava l’azienda incaricata del trasporto, mentre il legale rappresentante ritenuto responsabile, in concorso, era quello dell’azienda produttrice del rifiuto).

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   1.— Con sentenza del 17 novembre 2014 il Gup del Tribunale di Messina, a seguito di rito abbreviato, ha condannato l'imputato per: a) il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., e 260, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, perché, in qualità di legale rappresentante della C., con altre persone fisiche e in concorso tra loro, aveva ceduto o comunque aveva gestito abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti ("pastazzo" di agrumi"), smaltendoli in discariche abusive o comunque in luoghi non autorizzati, al fine di trarne ingiusto profitto, con molteplici operazioni (fino all'8 aprile 2013);…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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