Top

La banca dati ambientale Vigente, aggiornata, commentata Il tuo strumento operativo

I fanghi da depurazione sono rifiuti solo alla fine del trattamento

Categoria: Rifiuti
Autorità: Consiglio di Stato (Sezione Quarta)
Data: 10/02/2025
n. 1064

Ai sensi dell’art. 127 del d.lgs. n. 152 del 2006 (Fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue), i fanghi prodotti nell’ambito dell’attività di depurazione dei reflui possono essere sottoposti alla disciplina dei rifiuti solo una volta completato il processo di trattamento, ovvero se il produttore abbia necessità di disfarsene, sì che il recupero dei fanghi presso impianti di depurazione più grandi e avanzati deve ritenersi consentito. La ratio della deroga di cui all’art. 110, comma 3, lett. c) è consentire il trattamento dei materiali in altro impianto idoneo a riceverli qualora negli impianti di provenienza non sia possibile completare il processo produttivo. La norma usa evidentemente l’espressione materiali e non rifiuti proprio perché se il materiale non ha completato il suo processo produttivo e viene trasferito in altro impianto non può essere considerato ancora rifiuto in senso stretto, ai sensi del sopraccitato art. 127.

banner Membership TuttoAmbiente

Leggi la sentenza

FATTO e DIRITTO 1. A. A. 5 s.p.a. ha esposto nell’atto di appello di essere il gestore unico del servizio idrico integrato del territorio ricompreso nell’ATO n. 5, cui appartiene il Comune di Fiuggi, in virtù della convenzione di gestione sottoscritta con l’Autorità dell’ATO stessa rep. n. 7205 del 27 giugno 2003. In tale qualità, A. A. 5 s.p.a. mantiene operativo, tra gli altri, il depuratore denominato “Colle delle Mele” sito in Fiuggi ed altre 53 strutture con capacità inferiore a 10.000 abitanti equivalenti (c.d. impianti minori). In particolare, il plesso di Colle delle Mele è dotato di una linea…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

© Riproduzione riservata