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E’ legittimo il divieto di prosecuzione dell’attività di recupero in procedura semplificata?

Categoria: Rifiuti
Autorità: TAR Lombardia, Milano, Sez. IV
Data: 03/05/2013
n. 1150

Dal momento che, ex art. 214 del TUA, le procedure semplificate devono garantire in ogni caso un elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci e che i tipi o le quantità di rifiuti ed i procedimenti e metodi di smaltimento o di recupero siano tali da non costituire un pericolo per la salute dell’uomo e da non recare pregiudizio all’ambiente, è legittimo il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell’attività disposto dalla Provincia ex art. 216 TUA, qualora quest’ultima accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni prescritte, autorizzate con procedura semplificata, riguardo ai rifiuti non pericolosi, sulle quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili, salvo che l’interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività.

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