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Sottoposizione a TARI delle superfici industriali destinate a magazzino

Categoria: Rifiuti
Autorità: TAR Sardegna, Sez. II
Data: 31/12/2021
n. 893

Dall’attività industriale possono derivare rifiuti sia urbani sia speciali e la distinzione rilevante è la seguente: vanno considerate aree produttrici di rifiuti speciali tutte le aree strettamente e funzionalmente collegate all’attività produttiva, compresi i magazzini di stoccaggio, sia per le materie prime e scorte, sia per i prodotti finiti. Dette aree, per le quali vale il regime giuridico proprio dell’attività principale alla quale sono strettamente connesse, sono del tutto esonerate dalla TARI. Invece, non beneficiano dell’esclusione dal tributo le superfici destinate a “mense, uffici, servizi o locali funzionalmente ad essi connesse”: i rifiuti provenienti da queste attività, per natura e tipologia, rientrano nel concetto di “rifiuti urbani”, con conseguente applicabilità del relativo regime (e ciò anche nel caso in cui l’imprenditore intenda fruire della possibilità dell’autoconsumo).

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Ritenuto in fatto   La Società ricorrente (omissis) intende provvedere, in proprio, alla gestione di tutti i rifiuti prodotti nei suoi due stabilimenti in Porto Torres (il primo sito nella zona (omissis), ed il secondo nella zona industriale loc. (omissis). In entrambi viene esercitata la produzione di “malte secche premiscelate utilizzate in edilizia per il confezionamento di intonaci, di malte di alletto dei mattoni, etc..”. La Società ricorrente, con nota del 29.12.2020 comunicava al Comune di Porto Torres la propria volontà di avvalersi delle modifiche legislative intervenute con il D.Lgs. 03/09/2020 n. 116, che ha modificato l'articolo 183 del decreto…
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