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Ecopiazzola: si applica la disciplina prevista per i centri di raccolta?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen.
Data: 26/04/2017
n. 19594

L’attivazione e la conduzione di un centro di raccolta non richiede alcuna autorizzazione regionale, ma unicamente l’approvazione del Comune territorialmente competente, non potendo il medesimo essere classificato alla stregua degli impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti. La stessa disciplina è applicabile anche alle cosiddette ecopiazzole attivate dai singoli Comuni nell'ambito del loro territorio ma solo se le aree in questione presentano le caratteristiche morfologiche e funzionali proprie dei centri di raccolta come normativamente individuati dall’art. 183, co. 1, lett. mm), d.lgs. 152/2006. In tutti i casi in cui non vi sia corrispondenza con il modello dettato dal legislatore dovrà procedersi ad una valutazione dell'attività in tal modo posta in essere secondo i principi generali in materia di rifiuti, ivi compreso l'assoggettamento della attività di loro raccolta ad apposita autorizzazione.

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