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Abbandono e responsabilità del proprietario del fondo: la sua inerzia lo rende colpevole?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Consiglio di Stato, Sez, III
Data: 01/12/2017
n. 5632

In materia di abbandono di rifiuti, di cui all’art. 192 del D.L.vo 152/2006, la responsabilità del proprietario dell’area, anche se questi non è l’autore dell’abbandono, può essere ravvisabile anche dal fatto che la condizione di degrado ambientale, determinatasi in conseguenza dell’abbandono, è dovuta a suoi comportamenti disattenti ed omissivi, quale può essere, ad esempio, la sua inerzia di fronte ad un deposito di rifiuti prolungato nel tempo (nella specie è stato riscontrato un colpevole contegno omissivo di fronte ad una serie di fattori, che hanno concorso al peggioramento dello stato del fondo).

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Leggi la sentenza

  Fatto   1. Con l’ordinanza sindacale n. 88 del 10 giugno 2000, il Comune di N. ha intimato alla appellante la rimozione di rifiuti dal fondo di sua proprietà sito in località C. (PR). Il provvedimento fa riferimento all’area adiacente il fabbricato posto al civico n. 7, che in precedenza era stata concessa in comodato al signor G. B. e da questi, nel corso del rapporto di comodato, indebitamente occupata con un notevole accumulo di gomme per veicoli in disuso. Con due raccomandate del 16 aprile 1990 e del 21 luglio 1990, l’interessata aveva sollecitato formalmente al signor G.B.…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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