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Quando il deposito temporaneo diventa gestione illecita?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 05/10/2017
n. 45739

In materia di rifiuti, con riferimento al deposito temporaneo, il produttore può, alternativamente e facoltativamente, adeguarsi al criterio quantitativo o a quello temporale, il che significa, in sostanza, che egli può conservare i rifiuti per non più di tre mesi in qualsiasi quantità, oppure può conservarli per un anno purché non raggiungano i limiti volumetrici previsti dall’art. 183, lett. bb) del D. L.vo 152/2006. Nel momento in cui, però, viene a mancare una delle condizioni imposte per il deposito temporaneo, l’attività oggetto del deposito viene a qualificarsi come illecita gestione dei rifiuti o in abbandono degli stessi, trasformandosi, quindi, in una condotta penalmente rilevante.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto 1. - Con sentenza dell'Il dicembre 2015, la Corte d'appello di Ancona ha confermato, per quanto qui rileva, la decisione del Tribunale di Pesaro del 6 ottobre 2014 che aveva condannato alla pena di quattro mesi di arresto e 1.800,00 euro di ammenda C. M., per il reato p. e p. dall'art. 256, comma primo, lett. a), b) e secondo del D.Lgs. n.152/06, perché nella qualità di amministratore unico della ditta "I. S.r.l." esercente attività di produzione e commercio di prefabbricati per mobili, realizzava un deposito incontrollato sul suolo di rifiuti pericolosi e non, in violazione all'art.…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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