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A quali condizioni i residui della produzione agricola non sono considerati rifiuti?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 08/08/2017
n. 38976

In materia di residui della produzione agricola, sono qualificati come ammendanti vegetali semplici, ai sensi del D. L.vo 75/2010, gli scarti vegetali semplici, che presuppongono l’assenza di processi fermentativi, come ammendanti compostati verdi quelli ottenuti attraverso un processo di trasformazione e stabilizzazione di rifiuti organici, come ammendanti compostati misti quelli provenienti da un processo di trasformazione e stabilizzazione di rifiuti organici. Nel caso di residui della lavorazione di finocchi, accertato lo stato di abbandono degli stessi senza la dimostrata realizzazione di interventi diretti ad effettuarne il compostaggio, mediante gli ordinari processi di trasformazione e stabilizzazione, non sarà applicabile la disciplina dei fertilizzanti (di cui al citato D. L.vo), bensì l’ordinario regime giuridico previsto per i rifiuti.

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Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 9/05/2013 il Tribunale di Torre Annunziata aveva condannato P. e T.G. e V.M. i primi due alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione e il terzo a quella di due anni e sei mesi di reclusione in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 256, comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 152 del 2006 (capi A e B), 110 cod. pen., 256, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006 (capo C), 181, comma 1-bis del d.lgs. n. 42 del 2004 (capo D), 110 cod. pen.,…
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